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Le partecipazioni sociali «auto-estinguibili» e «a tempo»: entrare in una società sapendo già quando (e come) se ne uscirà

Siamo abituati a pensare che chi entra in una società ci resti finché lo desidera: finché non vende, non esercita il recesso o finché la società non chiude i battenti. E se invece la partecipazione nascesse con una data di scadenza già stampata sopra, un po’ come un vasetto di yogurt?

Non è una provocazione. È uno strumento che il nostro diritto societario consente e che sta trovando applicazioni molto concrete: in Borsa, nel crowdfunding immobiliare e perfino nel passaggio generazionale delle imprese di famiglia.

È, dunque, possibile entrare in una società sapendo già quando (e come) se ne uscirà.



Di cosa parliamo, in parole semplici

Le partecipazioni «auto-estinguibili» (o «a tempo») sono azioni di S.p.A. o quote di S.r.l. che si estinguono da sole:

  • a una certa data (ad esempio, il 31 dicembre 2030), oppure
  • al verificarsi di un evento fissato nello statuto: la fine di un appalto, il raggiungimento di una certa soglia di utili, un risultato di bilancio.

Il punto chiave è l’automatismo. Nessuno deve fare nulla: non serve una lettera di recesso del socio, né una delibera con cui la società o gli altri soci decidono di riscattare le azioni. Quando arriva il giorno X, o si verifica l’evento, la partecipazione semplicemente non c’è più. È questa la vera differenza rispetto agli strumenti tradizionali di uscita, nei quali c’è sempre qualcuno che deve decidere di «premere il pulsante».

Una precisazione: la scadenza può riguardare solo una parte delle partecipazioni. Se scadessero tutte, avremmo semplicemente una società a durata limitata.


Da dove nasce, e perché è lecito

L’idea nasce nelle società miste pubblico-private. L’art. 17 del Testo Unico sulle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016) stabilisce che il socio privato, scelto con gara, non può restare nella società più a lungo dell’appalto o della concessione per cui è stato selezionato: finito il servizio, finisce anche la sua ragion d’essere come socio.

Da lì il notariato ha fatto un passo ulteriore. Il Consiglio Notarile di Firenze (Orientamento n. 66/2018), il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 190 del 2020), seguiti da Assonime (Caso n. 6/2023), hanno riconosciuto che queste clausole sono ammissibili anche nelle società «ordinarie». Il ragionamento è lineare: se la legge già consente al socio di uscire per recesso, o alla società di riscattarne le azioni, perché non si dovrebbe poter stabilire fin dall’inizio quando l’uscita avverrà?


Alla scadenza il socio riceve qualcosa?

Qui arriva la sorpresa: non necessariamente. Chi sottoscrive una partecipazione a tempo sa fin dal primo giorno che è destinata a finire, e accetta questa caratteristica come accetterebbe, ad esempio, un’azione senza diritto di voto. Per questo la prassi notarile ritiene che la liquidazione finale non sia obbligatoria: il ritorno dell’investimento può essere interamente affidato ai dividendi incassati nel frattempo.

Se invece lo statuto prevede un rimborso, il valore può essere determinato con criteri anche molto liberi (persino predeterminati in cifra fissa). C’è però un limite invalicabile: non si può garantire al socio la restituzione di quanto ha versato a prescindere dalle perdite. Sarebbe un patto leonino, vietato dall’art. 2265 del codice civile. Il socio a tempo resta, a tutti gli effetti, un socio che corre il rischio d’impresa.


Due casi concreti

1. Il CROWDFUNDING IMMOBILIARE

Chi investe in una start-up o in una PMI tramite equity crowdfunding conosce bene il problema: le quote non hanno un vero mercato e si rischia di restare «prigionieri» dell’investimento, in attesa di una vendita o di una quotazione che magari non arriverà mai.

Le quote a tempo risolvono il problema alla radice. È il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 15 del 24 gennaio 2024: una S.r.l. immobiliare, impegnata nella ristrutturazione e riconversione di un immobile, raccoglieva capitale online offrendo quote di categoria speciale, prive di diritto di voto, destinate a estinguersi automaticamente una volta distribuiti all’investitore utili e riserve pari al capitale investito più il rendimento indicato. Raggiunta la soglia, l’investitore esce, senza dover cercare un acquirente. L’Agenzia ha chiarito che le somme percepite sono tassate come redditi di capitale, con la ritenuta del 26% propria dei dividendi.

2. Il passaggio generazionale

È forse l’impiego più interessante per le imprese di famiglia. Immaginiamo una società in cui il genitore detiene l’80% e il figlio il 20%. Se le quote del genitore sono «a tempo», al verificarsi dell’evento previsto (una data, il compimento di una certa età da parte del figlio, il raggiungimento di un obiettivo aziendale) si estinguono, e il figlio si ritrova automaticamente con il 100% della società.

Nel frattempo il genitore resta pienamente al comando, vota in assemblea e può percepire gli utili, anche in misura maggiorata. Il passaggio di consegne, però, è già scritto nello statuto, senza bisogno di un atto di donazione da firmare «al momento giusto».


Gli altri possibili utilizzi
  • Holding che finanziano un singolo investimento, con uscita legata alla sua dismissione.

  • Piani di incentivazione per i manager: azioni che durano quanto l’incarico.

  • Imprese in difficoltà: l’investitore porta capitale di rischio e non un prestito, rafforzando il patrimonio senza aggravare il debito.
  • Soci fondatori che accolgono un investitore per far partire il progetto, con la certezza di tornare «tra loro» una volta che questi abbia ottenuto il suo ritorno.


Quattro cose da sapere prima di scriverle nello statuto
  1. S.p.A. e S.r.l. non sono uguali. Nella S.p.A. la scadenza è una caratteristica dell’azione e la segue anche se viene venduta. Nella S.r.l. è un diritto legato alla persona del socio: se la quota viene ceduta e lo statuto non dice nulla, la scadenza rischia di perdersi, con conseguente scelta di optare per una “categoria di quota”.

  2. L’evento deve essere oggettivo. Non può dipendere dalla semplice volontà di qualcuno, altrimenti si ricade in un recesso o in un riscatto, con regole diverse.

  3. Attenzione al capitale sociale. Se le azioni non hanno valore nominale e non è previsto un rimborso, l’estinzione può avvenire a capitale invariato. Se invece il socio va rimborsato e mancano riserve sufficienti, occorre ridurre il capitale, con i 90 giorni concessi ai creditori per fare opposizione.

  4. Il fisco guarda alla sostanza. Conta come è costruit l'operazione: un. investimento remunerato con utili è cosa ben diversa da un trasferimento di ricchezza a titolo gratuito. 


In conclusione

Le partecipazioni con la data di scadenza sono uno strumento flessibile e ancora poco conosciuto, che consente di progettare l’uscita fin dal giorno dell’ingresso: utile a chi investe, a chi ha bisogno di capitali senza indebitarsi e a chi vuole organizzare con anticipo il futuro dell’impresa di famiglia. La flessibilità, però, ha un prezzo: clausole scritte con precisione, coordinate con la disciplina del capitale sociale e valutate anche sotto il profilo fiscale.




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